Struttura
Da statuto gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Cheli Gianluca (Presidente)
Pacchioni Rossana (Vice presidente)
Zagnoni Giuliana (Consigliere)
Presidente
Cheli Gianluca
.
Dal nostro statuto
Organi dell’Associazione
ART. 12
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.
Assemblee
ART. 13
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
ART. 14
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) elezione del Consiglio direttivo;
b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
d) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
e) approvazione di eventuali Regolamenti;
f) deliberazione in merito all’esclusione dei soci.
Consiglio Direttivo
ART. 18
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed e’ formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
Presidente
ART. 20
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Collegio Sindacale
Art. 21
Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’ Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.
Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.
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